Art. 1.
(Istituzione e composizione).

      1. È istituita, per la durata della XV legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche», di seguito denominata «Commissione».
      2. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla designazione dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      4. L'ufficio di presidenza, composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano come deputato o senatore, e, tra deputati e senatori di pari anzianità, il più anziano senatore.
      5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione

 

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scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
      6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.